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Congedo straordinario per malattia cronica

Le persone che effettuano la terapia con Eculizumab possono usufruire di un congedo straordinario per un massimo di 30 giorni/anno, anche non continuativi, a condizione che siano stati riconosciuti invalidi civili in misura superiore al 50% (prevista la possibilità di chiedere il congedo per cure).
Le cure ovviamente devono essere collegate all'infermità invalidante ed effettuate per effettive esigenze terapeutiche e riabilitative.
Il periodo di congedo straordinario non va ad incidere sul calcolo del periodo di comporto per malattia (individuato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro).

Per poter chiedere questo tipo di congedo necessita:

  1. Richiedere a un medico (del centro in cui viene effettuata la terapia) convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale  o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica un certificato medico che attesti la necessità delle cure e/o terapie in relazione all’infermità invalidante riconosciuta;
  2. presentare al datore di lavoro una domanda accompagnata dalla richiesta/relazione del medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità della cura/ terapia (anche di tipo riabilitativo) in relazione all'infermità invalidante riconosciuta.

Sarà utile allegare alla suddetta richiesta fotocopia dell’invalidità civile (essendo questo il presupposto per poter beneficiare del suddetto congedo per cure).

Riferimenti normativi

Decreto Legislativo 18 luglio 2011, n. 119
“Attuazione dell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi.”
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2011, n. 173)

Art. 1 - Oggetto e finalità

  1. Le disposizioni del presente decreto legislativo, in attuazione dell'articolo 23, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, recano modifiche in materia di congedi, aspettative e permessi, in particolare ai sensi del citato comma 1, lettere c), d) ed e), al fine di riordinare le tipologia dei permessi, ridefinire i presupposti oggettivi e precisare i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la fruizione dei congedi, dei permessi e delle aspettative, comunque denominati, nonchè di razionalizzare e semplificare i documenti da presentare ai fini dello loro fruizione.

Art. 7 - Congedo per cure per gli invalidi

  1. Salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 42, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, i lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni.
  2. Il congedo di cui al comma 1 è accordato dal datore di lavoro a seguito di domanda del dipendente interessato accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all'infermità invalidante riconosciuta.
  3. Durante il periodo di congedo, non rientrante nel periodo di comporto, il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia. Il lavoratore è tenuto a documentare in maniera idonea l'avvenuta sottoposizione alle cure. In caso di lavoratore sottoposto a trattamenti terapeutici continuativi, a giustificazione dell'assenza puo' essere prodotta anche attestazione cumulativa.
  4. Sono abrogati l'articolo 26 della legge 30 marzo 1971, n. 118, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e l'articolo 10 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509.